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| Codice Deontologico Forense |
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- preambolo
- principi generali
- rapporti con i colleghi
- rapporti con la parte assistita
- rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
- disposizione finale |
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Titolo
I - principi generali
ARTICOLO 1. - AMBITO DI APPLICAZIONE.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ARTICOLO 2. - POTESTÀ DISCIPLINARE.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della
reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
ARTICOLO 3. - VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ARTICOLO 4. - ATTIVITÀ ALL’ESTERO E ATTIVITÀ IN ITALIA DELLO STRANIERO.
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ARTICOLO 5. - DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO.
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ARTICOLO 6. - DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ARTICOLO 7. - DOVERE DI FEDELTÀ.
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
ARTICOLO 8. - DOVERE DI DILIGENZA.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
I – (soppresso).
ARTICOLO 9. - DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA.
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto
sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV - (soppresso).
IV (ex V) - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
ARTICOLO 10. - DOVERE DI INDIPENDENZA.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
ARTICOLO 11. - DOVERE DI DIFESA.
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile,
comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
ARTICOLO 12. - DOVERE DI COMPETENZA.
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
ARTICOLO 13. - DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
I - L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
ARTICOLO 14. - DOVERE DI VERITÀ.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
I - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né
introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia
essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti, o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ARTICOLO 15. - DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE.
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
ARTICOLO 16. - DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ARTICOLO 17. - INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO PROFESSIONALE.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ARTICOLO 17 bis. - MODALITA' DELL'INFORMAZIONE.
L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
• ) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
• ) il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
• ) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
• ) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
• ) i titoli accademici;
• ) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
• ) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
• ) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
• ) le lingue conosciute;
• ) il logo dello studio;
• ) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
• ) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
ARTICOLO 18. - RAPPORTI CON LA STAMPA.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
ARTICOLO 19. - DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA.
È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
ARTICOLO 20. - DIVIETO DI USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare
espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
ARTICOLO 21. - DIVIETO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA TITOLO O DI USO DI TITOLI INESISTENTI.
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.
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