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Codice Deontologico Forense
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  Introduzione - preambolo
  Titolo I - principi generali
  Titolo II - rapporti con i colleghi
  Titolo III - rapporti con la parte assistita
  Titolo IV - rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
  Titolo V - disposizione finale
TITOLO II - rapporti con i colleghi
 
ARTICOLO 22. - RAPPORTO DI COLLEGANZA IN GENERE.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.

II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.

III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ARTICOLO 23. - RAPPORTO DI COLLEGANZA E DOVERE DI DIFESA NEI PROCESSO.
In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.

II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.

III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.

IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.

V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.

VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.


ARTICOLO 24. - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.


ARTICOLO 25. - RAPPORTI CON I COLLABORATORI DELLO STUDIO.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.


ARTICOLO 26. – RAPPORTI CON I PRATICANTI.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.

I - L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

II - L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. 

III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

ARTICOLO 27. - OBBLIGO DI CORRISPONDERE CON IL COLLEGA.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

ARTICOLO 28. - DIVIETO DI PRODURRE LA CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
 
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

ARTICOLO 29. - NOTIZIE RIGUARDANTI IL COLLEGA.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.

I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.

II - (soppresso).

ARTICOLO 30. - OBBLIGO DI SODDISFARE LE PRESTAZIONI AFFIDATE AD ALTRO COLLEGA.
Salvo diversa pattuizione, l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.


ARTICOLO 31. - OBBLIGO DI DARE ISTRUZIONI AL COLLEGA E OBBLIGO DI INFORMATIVA.
L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere. 

 
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